DDL 3209 bis, detto Decreto Brunetta

Alleghiamo il testo pdf del Ddl 3209 bis (Decreto Brunetta) modificato dalla Commissione. Riportiamo qui la parte più interessante. Lo scippo delle notizie riguardanti il fenomeno infortunistico resta anche con la modifica della Commissione, perchè alle Asl verranno comunicate solo le notizie riguardanti infortuni mortali o quelli superiori a quindici giorni (quanti sono mai gli infortuni superiori a 15 giorni?). Mentre la denuncia di un infortunio non verrà più inviata alle Asl, ma l’Inail la invierà solo alla Direzione Provinciale del Lavoro.TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE                                              TESTO DELLA COMMISSIONE

          Art 7 (Semplificazione della denuncia di infortunio                      Art 7 (Semplificazione della denuncia di infortunio
             o malattia professionale)                                                       o malattia professionale)
            
1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:
a) l’articolo 54 è abrogato; a) al primo comma dell’articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
b) all’articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente: b) identico:
«L’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell’infortunio. All’adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell’istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della «L’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell’evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell’infortunio. All’adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

Vi invito anche consultare il testo del Decreto Legge 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consultabile dal sito dell’Inail:

http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dpr112465.htm

Con il testo approvato dalla Commissione non è che le cose migliorino poi di tanto.
Nella versione del Ddl 3209 bis, l’art 54 del Dl 1124/65:

Art. 54

(1) Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell’art. 53, all’autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall’art. 13 (2).
____________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.

VENIVA ABROGATO

Nella versione della Commissione, l’articolo viene modificato così (la modifica in grassetto):

Art. 54

(1) Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di quindici giorni.
La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell’art. 53, all’autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall’art. 13 (2).
____________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.

Mentre il primo comma dell’art 56 del Dl 1124/65 nella versione modificata dalla Commissione, diventa così:

«L’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell’evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell’infortunio. All’adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell’istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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